Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 

La legge ha introdotto a livello normativo una distinzione tra la responsabilità civile della struttura e quella del sanitario. All’art. 7 è stato infatti stabilito che mentre la struttura sanitaria e socio sanitaria, pubblica e privata, risponde per i danni arrecati al paziente, a titolo di responsabilità contrattuale – anche se la struttura si è avvalsa dell’opera di un sanitario scelto dal paziente e anche se non dipendente dalla struttura –  l’esercente la professione sanitaria risponde, invece, a titolo di responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La differenza non è di poco conto perché differenti sono i termini di prescrizione del diritto del paziente al risarcimento dei danni e differente è l’onere probatorio.

L’art. 8 della Legge introduce poi una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, stabilendo che chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente, o in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Lo Studio, avvalendosi della consulenza di esperti medici-legali, assiste nelle varie fasi, sia stragiudiziali che giudiziali, le persone danneggiate e i loro prossimi congiunti nei casi gravi di errori causati da responsabilità professionale medica e/o della struttura ospedaliera, in particolare nei casi relativi a danni causati da chirurgia estetica, da attività diagnostiche e/o terapeutiche, da omessa vigilanza di pazienti, da violazione del consenso informato.

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